Autotutela, cosa fare se si presenta un’istanza all’ufficio sbagliato? L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza

Avete presentato un’istanza di autotutela all’ufficio sbagliato? Ecco cosa succede, secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate.

L’autotutela rappresenta un potere riconosciuto alla Pubblica Amministrazione italiana che le consente di correggere i propri atti senza dover attendere l’intervento di un giudice. Questo strumento permette di revocare, modificare o annullare provvedimenti già adottati, agendo in modo diretto e autonomo per tutelare sia l’interesse pubblico sia i diritti individuali. La sua applicazione riguarda situazioni in cui emergono errori materiali, di calcolo o di legittimità. L’istanza di autotutela può essere avanzata da chiunque abbia interesse, anche senza l’ausilio di un legale, benché la presenza di un avvocato possa facilitare una motivazione più strutturata. In particolare, si ricorre a questo strumento quando si ritiene che un atto amministrativo sia viziato, per esempio nel caso di una cartella esattoriale errata.

Nel settore tributario, l’autotutela assume rilevanza peculiare: può essere obbligatoria in presenza di errori evidenti o discrezionale quando si discute su aspetti meno chiari. La domanda va inviata direttamente all’ufficio che ha emanato l’atto e può essere redatta in carta semplice, trasmessa anche via PEC, raccomandata o consegna a mano. Deve contenere l’identificazione del richiedente, i dati dell’atto contestato e una motivazione dettagliata con eventuale documentazione a supporto. Sebbene la richiesta possa essere presentata anche oltre i termini per il ricorso giudiziario, la sua presentazione non sospende gli effetti dell’atto, salvo specifici provvedimenti della PA. L’autotutela costituisce quindi una via rapida ed economica per correggere atti ingiusti o illegittimi.

Istanza di autotutela: ecco cosa succede se si presenta all’ufficio sbagliato

Ma cosa succede se è proprio l’istanza di autotutela a essere presentata a un ufficio sbagliato? A questa domanda, ha risposto recentemente l’Agenzia delle Entrate, mediante la Posta di FiscoOggi. In particolare, il suddetto ente ha sottolineato che nel caso in cui un’istanza di autotutela venga indirizzata, per errore, a un ufficio non competente, non si produce alcun effetto pregiudizievole per il contribuente. L’Agenzia ha chiarito che l’ufficio ricevente ha, in effetti, l’obbligo di inoltrare la richiesta alla struttura corretta, avvisando nel contempo il contribuente. Tale comunicazione deve essere inviata all’indirizzo indicato nell’istanza stessa oppure, se assente, a quello che risulta come domicilio fiscale nei registri dell’anagrafe tributaria.

Autotutela istanza
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate su Twitter – X.

Anche in presenza di questo errore procedurale, la domanda mantiene comunque la sua validità giuridica. È infatti ritenuta sufficiente a impedire la decadenza del termine annuale previsto dall’articolo 10-quater, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Di conseguenza, l’eventuale errato invio non comporta la perdita del diritto a vedere esaminata l’istanza, purché presentata entro i termini stabiliti dalla legge. Per questo motivo, la risposta alla domanda del titolo è semplice: i contribuenti non dovranno fare nulla, se l’istanza è compilata in maniera corretta. Sarà l’ufficio a notificare l’istanza alla struttura corretta!

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