Qualora un avvocato – e, quindi, non la Procura o il giudice – dovesse citare una persona come testimone in un processo, quest’ultima potrebbe rifiutare di presentarsi in Tribunale? Ecco la risposta e il chiarimento del noto avvocato italiano.
L’articolo n°194 del Codice di Procedura Penale disciplina l’oggetto e i limiti della testimonianza, all’interno di un processo penale. Questo articolo contribuisce, dunque, di fatto, a delineare la figura del testimone, e a stabilire quale sia la sua utilità. Il testimone ha un ruolo fondamentale nel processo e, in alcuni casi, può avere anche un ruolo decisivo. Esso deve deporre sui fatti che costituiscono oggetti di prova, mentre non può parlare della moralità dell’imputato, eccetto nei casi in cui una valutazione del genere possa essere utile a qualificare la pericolosità dello stesso, in base al reato, oppure in base alla pericolosità sociale.
I testimoni possono essere chiamati dal Giudice, ma anche dal Pubblico Ministero. In questi casi, chi viene citato deve obbligatoriamente presentarsi in Tribunale. Lo deve fare anche se abita in una città lontana dal Tribunale in cui si svolge il processo: la distanza non potrà, in effetti, in alcun caso essere considerata un impedimento alla presentazione al processo. Non solo: questa non verrà considerata nemmeno una scusante per un eventuale ritardo alla presentazione al processo: è fondamentale, infatti, presentarsi in orario, e vestiti in maniera appropriata.
Tribunale: se è un avvocato a citare una persona come testimone, e non il giudice, è possibile rifiutarsi?
I testimoni, poi, possono essere citati anche dall’avvocato. L’avvocato è, cioè, il difensore dell’imputato: la testimonianza potrà essere usata, in questo caso, dal legale, per cercare di trovare un modo per difendere la persona contro la quale si svolge il processo. Per alcune persone, questa citazione potrebbe essere considerata meno importante, perché non è il giudice o il Pubblico Ministero a chiamare il testimone, ma il rappresentante del soggetto fisico e privato, e cioè dell’imputato. Ma è davvero così?
Assolutamente no: come spiega Giuseppe Di Palo, noto avvocato italiano ed esperto di diritto penale, infatti, i cittadini hanno sempre l’obbligo di presentarsi in tribunale, se citati, anche qualora fossero chiamati dall’avvocato dell’imputato. Questo, anche qualora, prima dell’inizio del processo, i soggetti avessero chiesto all’imputato di non considerarli ai fini del processo. Di Palo ha, infatti, spiegato che la testimonianza è considerata un dovere, e un’opportunità per contribuire alla giustizia. Nella citazione, in effetti, anche gli stessi avvocati avvisano la persona interpellata di presentarsi in tribunale, per evitare sanzioni inflitte dal giudice. Qualora nemmeno le sanzioni dovessero servire, il giudice potrà chiamare i Carabinieri, che porteranno con la forza il testimone in tribunale: insomma, in qualsiasi caso, non si può rifiutare di presentarsi come testimoni al processo.