L’Agenzia delle Entrate risponde a un’interessante domanda di un contribuente: esiste un limite per l’importo da dedurre per il riscatto degli anni di laurea, oppure si può dedurre sempre l’intero importo? Ecco cosa ha detto.
Il riscatto degli anni di laurea consente di trasformare il periodo di studio universitario in contributi previdenziali, validi ai fini del calcolo della pensione. Attraverso un versamento all’INPS, è possibile far figurare quegli anni come se fossero stati di lavoro effettivo. Ciò può anticipare il pensionamento o aumentare l’importo della pensione futura. L’operazione è accessibile a chi ha conseguito un titolo universitario riconosciuto, inclusi dottorati e titoli AFAM, anche se non ha mai lavorato. Tuttavia, possono essere riscattati solo i periodi non coperti da altri contributi obbligatori. Il riscatto può riguardare l’intero corso legale o solo una parte di esso. La procedura si svolge online sul portale INPS o tramite un patronato. L’ente previdenziale mette a disposizione un simulatore per valutare il costo, che può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili.
L’importo da pagare dipende dal sistema pensionistico applicato (retributivo o contributivo) e dalla situazione personale. Dal 1995 è prevista una forma agevolata con un costo annuo fisso, riservata a chi aderisce al sistema contributivo e ha almeno un contributo accreditato. Dal punto di vista fiscale, l’importo versato per il riscatto è deducibile dal reddito IRPEF se pagato dal diretto interessato, abbassando la base imponibile e quindi le imposte. La deduzione riduce il reddito imponibile, mentre la detrazione incide direttamente sull’imposta da versare, con un beneficio calcolato in base all’aliquota IRPEF applicabile. Ma esiste un limite per la deduzione di queste spese?
Riscatto anni laurea: la risposta dell’Agenzia delle Entrate sul limite massimo dell’importo da dedurre
Questa è la domanda che ha fatto un contribuente all’Agenzia delle Entrate, mediante la Posta di FiscoOggi. In particolare, il contribuente ha chiesto se fosse sempre possibile dedurre l’intero importo versato per le spese del riscatto degli anni di laurea, o se esistesse un limite massimo. L’ente ha, prima di tutto, risposto che i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, sia per finalità pensionistiche sia per la buonuscita, sono inclusi tra gli oneri deducibili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR. Questa disposizione consente di sottrarre tali importi dal reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta. L’elemento cruciale della risposta è che non esiste un limite massimo alla deducibilità: l’intera somma versata può, cioè, essere dedotta, purché non superi il reddito complessivo dichiarato.
Di conseguenza, il contribuente che ha sostenuto spese per il riscatto della laurea, può indicarle integralmente nella dichiarazione, abbattendo così in modo proporzionale l’imponibile IRPEF. Il beneficio fiscale derivante sarà tanto maggiore quanto più elevata sarà l’aliquota marginale applicata. Nella compilazione del modello 730, l’importo dedotto deve essere inserito nel “Rigo E21 – Contributi previdenziali e assistenziali”, che raccoglie appunto le spese riconducibili a questo tipo di contributi. La risposta dell’Agenzia conferma quindi la possibilità di utilizzare pienamente questo strumento, senza tetti predefiniti, a condizione che vi sia capienza nel reddito su cui operare la deduzione.