Algoritmo GPS bocciato dalla Cassazione: risarcimenti per i docenti esclusi dal 2022 al 2026
A poche ore dall'apertura della nuova finestra per le Graduatorie provinciali per le supplenze 2026/28, il mondo della scuola e' scosso da una sentenza destinata a riscrivere le regole del gioco. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 18156 del 5 giugno 2026, ha bocciato l'interpretazione dell'algoritmo che ha governato per quattro anni l'assegnazione delle supplenze annuali, aprendo la strada a una potenziale valanga di ricorsi e a richieste di risarcimento per i docenti esclusi tra il 2022 e il 2026.
Il principio fissato dai giudici di legittimita' e' chiaro e netto: il docente che non indica tutte le sedi disponibili nella domanda informatizzata non perde il diritto a essere convocato per le sedi che ha effettivamente scelto. La Corte di Cassazione (sentenza 18156/2026) ha chiarito che il docente inserito nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) che non indica tutte le sedi disponibili nella domanda informatizzata non perde il diritto a essere convocato per quelle sedi che ha effettivamente scelto e che dovessero rendersi disponibili nei successivi turni di nomina. In altre parole, la rinuncia riguarda esclusivamente le preferenze non espresse , non l'intera procedura.
La sentenza interviene su una questione che ha generato un ampio contenzioso negli ultimi anni e interpretazioni contrastanti nei tribunali di mezza Italia. La decisione interviene su una questione che negli ultimi anni ha generato un ampio contenzioso e interpretazioni contrastanti nei tribunali. Al centro della vicenda vi e' il funzionamento dell'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle supplenze annuali.
Per capire la portata della pronuncia bisogna ricordare come funzionava il sistema fino a oggi. Secondo l'interpretazione seguita dall'amministrazione scolastica, il docente che, al proprio turno di nomina, non aveva indicato tutte le sedi disponibili e non otteneva alcun incarico, veniva escluso anche dalle successive fasi della procedura.
Il paradosso era evidente: l'assegnazione avviene -al buio-, vale a dire senza che al docente interessato siano stati preventivamente indicate le cattedre disponibili in quel turno, consentendogli di fare una scelta ponderata . Risultato? Il docente che - non sapendo quali sedi fossero disponibili in quel turno - non avesse indicato quelle sedi, veniva considerato rinunciatario , finendo scavalcato nei turni successivi persino da colleghi con punteggio inferiore.
La Cassazione ha analizzato a fondo le ordinanze ministeriali che hanno regolato la materia, in particolare l'articolo 12 dell'O.M. n. 112/2022. La Corte di Cassazione ha proceduto ad un attento esame delle varie Ordinanze Ministeriali che hanno regolato la materia fino a quest'anno, ritenendo che l'unica interpretazione della norma compatibile con il principio di ragionevolezza (nonche' con quello meritocratico ex art. 97 della Costituzione) e' quella che ritiene il docente -rinunciatario- solo per quanto riguarda le sedi richieste; non si puo' infatti parlare di -rinuncia- alla supplenza per quelle sedi che non sono state indicate nella domanda.
Tradotto in linguaggio comune: se un insegnante non scrive nella domanda una determinata sede, classe di concorso o tipologia di posto, sta semplicemente dicendo -non voglio quella-, non sta abbandonando l'intera corsa alla supplenza. Il principio fissato dalla Corte e' netto: la mancata indicazione di tutte le sedi non puo' essere considerata una rinuncia generalizzata. Il docente rinuncia solo alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto non espresse nella domanda.
Qui arriva il punto piu' caldo per migliaia di precari della scuola. Secondo le ricostruzioni del sindacato Anief e dell'avvocato Walter Miceli, che fa parte della rete legale del sindacato, la sentenza apre concretamente la porta ai risarcimenti per chi e' stato penalizzato dall'algoritmo.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte, con una pronuncia pubblicata il 5 giugno 2026, ha stabilito che la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili nella domanda informatizzata non puo' essere interpretata come una rinuncia generalizzata all'assegnazione degli incarichi. Di conseguenza, e' illegittimo il procedimento che esclude dai successivi turni di nomina gli aspiranti che non abbiano ottenuto una supplenza nelle prime assegnazioni.
Secondo l'Anief, la decisione apre la strada a richieste di risarcimento da parte dei docenti che sarebbero stati penalizzati dal sistema di assegnazione delle supplenze . La finestra temporale e' quella in cui ha operato il meccanismo contestato: dal 2022, anno dell'ordinanza 112, fino al 2026. Come spiegato dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, che ha patrocinato il ricorso davanti alla Suprema Corte, i docenti esclusi potranno chiedere non solo il punteggio non maturato ma anche le retribuzioni perse per le supplenze che avrebbero dovuto ottenere.
La sentenza arriva in un momento delicatissimo. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta infatti finalizzando il nuovo algoritmo per le GPS 2026/28, con la presentazione delle domande di scioglimento riserva e i meccanismi del cosiddetto -ripescaggio continuo- per la prossima tornata di supplenze. Per il futuro, dunque, il sistema dovrebbe garantire ai docenti la possibilita' di rientrare in gioco nei turni successivi senza essere considerati rinunciatari -a oltranza-.
Ma e' il passato a preoccupare di piu' l'Amministrazione: ogni docente che in questi quattro anni si e' visto -saltare- da un turno all'altro perche' al primo giro non aveva indicato proprio quella sede, ora puo' rivolgersi a un legale per valutare un ricorso. E sulle scrivanie dei giudici del lavoro potrebbe arrivare una vera e propria ondata di nuove cause, con effetti economici tutt'altro che trascurabili per le casse pubbliche.
Per chi pensa di essere stato escluso ingiustamente, i passi da seguire sono sostanzialmente tre:
Resta da capire come reagira' il Ministero. Le opzioni sul tavolo sono almeno due: adeguarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione modificando in profondita' il funzionamento dell'algoritmo per il 2026/28, oppure provare a difendere in giudizio le scelte del passato. La prima strada appare obbligata: dopo una pronuncia di legittimita' cosi' chiara, ogni nuovo provvedimento amministrativo dovra' fare i conti con il principio meritocratico richiamato dai giudici, ancorato all'articolo 97 della Costituzione.
La sentenza tocca un nervo scoperto della scuola italiana: il precariato di massa. Il quadro tracciato dall'Anief sui posti vacanti dopo i movimenti del personale di ruolo fotografa un sistema che continua a poggiare in modo strutturale sulle supplenze annuali. Dopo i trasferimenti del personale di ruolo, ad oggi risultano 46.826 posti di docenti vacanti; di questi 11.461 riguardano il sostegno, per il quale pero' vi sono anche oltre 100 mila cattedre in deroga, senza titolare ma nemmeno utili per le stabilizzazioni e che quindi andranno a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2027.
Un esercito di precari per cui ogni clic sulla piattaforma Istanze Online, ogni sede indicata o non indicata, puo' fare la differenza tra un anno di lavoro e un anno di attesa. La Cassazione, con la sentenza 18156/2026, ha rimesso al centro un principio elementare: l'algoritmo deve servire il merito, non sostituirsi a esso.