Docenti a scuola fino al 30 giugno 2026: l'avvocato De Martino smonta le circolari dei presidi

La fine delle lezioni non coincide con la fine del servizio, ma non significa nemmeno che il dirigente scolastico possa pretendere la presenza quotidiana degli insegnanti fino al 30 giugno 2026. È il cuore del chiarimento dell'avvocato giuslavorista De Martino, diventato virale nei giorni scorsi e ripreso da diverse testate specializzate, che smonta punto per punto le circolari con cui in queste settimane molti presidi stanno imponendo ai docenti la copertura dell'intero orario di cattedra anche dopo il termine delle attività didattiche.

Il nodo: cosa succede tra fine lezioni e 30 giugno

Il calendario scolastico 2025/2026 si è chiuso, gli scrutini sono in corso e le commissioni della Maturità stanno per insediarsi. Eppure, come ogni anno, nei collegi e nelle chat di istituto torna lo stesso dubbio: il docente è tenuto a presentarsi a scuola tutti i giorni fino al 30 giugno e a firmare la presenza, oppure no? La questione non è teorica. In molte scuole italiane sono circolate disposizioni dirigenziali che pretendono il rispetto integrale dell'orario settimanale di cattedra anche senza alunni, con tanto di obbligo di firma quotidiana.

A fare chiarezza è stato l'avvocato De Martino, che con un focus mirato ha provato a smontare due convinzioni opposte ma ugualmente sbagliate. La prima: pensare che, finite le lezioni, si sia automaticamente in ferie. La seconda: credere che il dirigente possa trattenere il personale a scuola tutte le mattine fino al 30 giugno. Entrambe, secondo il legale, sono errate.

Le tre attività davvero dovute dopo la fine delle lezioni

Il punto di partenza è semplice: il docente resta formalmente in servizio fino al 30 giugno (o fino al 31 agosto per i contratti annuali), ma il concetto di servizio non equivale all'obbligo di stare a scuola tutte le mattine. Secondo la lettura del CCNL fornita dall'avvocato, nelle settimane successive al termine delle lezioni il dirigente può richiedere la presenza del personale docente esclusivamente per tre attività ben precise:

  • gli scrutini finali, con la formalizzazione dei voti e la pubblicazione degli esiti;
  • gli esami di Stato, per i docenti chiamati a far parte delle commissioni o utilizzabili come sostituti;
  • le attività funzionali all'insegnamento, ossia collegi dei docenti, consigli di istituto, riunioni di programmazione e dipartimento.

C'è però un dettaglio normativo decisivo: queste attività funzionali sono dovute soltanto se erano già state deliberate dal Collegio dei Docenti all'interno del Piano Annuale delle Attività approvato a inizio anno, e in ogni caso entro il limite delle 40 + 40 ore previste dal contratto (40 per i collegi, 40 per i consigli di classe). Tutto ciò che non rientra in questo elenco non è dovuto: non esiste un obbligo di presenza quotidiana ingiustificata, né il dovere di apporre una firma giornaliera solo per il fatto di esserci.

Perché l'orario di cattedra non si applica senza alunni

Il ragionamento dell'avvocato è lineare. L'orario settimanale di insegnamento – 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22+2 nella primaria, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado – è funzionale alle lezioni frontali. Senza alunni in aula non c'è lezione da fare, e quindi quell'orario perde il suo presupposto. Pretendere che il docente copra comunque 18, 22 o 25 ore settimanali in sede, magari per riordinare armadi, sistemare aule, fare solidarietà ai colleghi impegnati negli esami o seguire traslochi, confligge con le norme contrattuali (in particolare gli articoli 28 e 29 del CCNL Scuola 2006-2009, mai sostanzialmente modificati su questo punto).

Di conseguenza, una circolare dirigenziale che imponga lo svolgimento dell'intero orario settimanale d'istituto anche dopo la fine delle lezioni è considerata illegittima. Lo stesso vale per gli ordini di servizio che richiedano una generica reperibilità o la firma giornaliera del registro come prova di presenza, in assenza di un'attività specifica calendarizzata.

La posizione della Gilda: stop alle circolari fantasiose

La linea dell'avvocato De Martino non è isolata. Già il 4 giugno 2026 il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, in un videomessaggio diffuso sui canali social del sindacato aveva ribadito lo stesso concetto, denunciando che ogni anno, alla fine delle lezioni, fioriscono circolari fantasiose sugli impegni estivi degli insegnanti.

Gli impegni del docente, ha ricordato il sindacato, sono ben definiti dal contratto e sono soltanto due: le lezioni frontali e le attività funzionali, fino a 40 ore di consigli di classe e 40 ore di collegio. Queste ultime, ha sottolineato la Gilda, devono essere stabilite nel Piano Annuale delle Attività approvato a inizio anno, che calendarizza tutti gli impegni. La presenza dei docenti, ha concluso il sindacato, non è obbligatoria dopo il termine delle lezioni a meno che non si tratti di impegni programmati e approvati dal Collegio.

Particolare attenzione è stata posta ai casi della scuola dell'infanzia e della primaria, dove – denuncia il sindacato – sono spuntate disposizioni che chiedono addirittura ai docenti di riordinare gli ambienti, sistemare i materiali didattici o svolgere mansioni che con la professione docente non hanno nulla a che vedere.

Ferie prima del 1° luglio: si può chiedere

Un altro fronte affrontato dall'avvocato riguarda le ferie. La convinzione diffusa è che il personale docente possa fruirne soltanto a partire dal 1° luglio. In realtà, una volta esauriti gli impegni di scrutinio, esami e attività collegiali calendarizzate, nulla impedisce al docente di presentare formale domanda di ferie anche prima di quella data. Il dirigente può negarle solo per motivate esigenze di servizio legate, appunto, alle tre attività dovute. Non può invece rifiutarle adducendo un generico obbligo di presenza che, alla luce del contratto, non esiste.

Resta fermo il diritto, per il personale a tempo indeterminato, ai 32 giorni di ferie annui (30 più 4 giornate di festività soppresse, ridotti per chi ha meno di tre anni di anzianità), che vanno fruiti compatibilmente con le esigenze di servizio entro l'anno scolastico di maturazione.

Cosa rischia il dirigente con una circolare illegittima

Le conseguenze di una circolare che pretenda la presenza quotidiana senza un'attività programmata non sono solo simboliche. Un ordine di servizio palesemente illegittimo può essere impugnato dal singolo docente o contestato in sede sindacale come comportamento antisindacale, soprattutto se incide sui diritti contrattuali dei lavoratori senza una contrattazione di istituto. Nei casi più gravi, può anche aprire la strada a contestazioni disciplinari nei confronti del dirigente, che è tenuto al rispetto del CCNL.

Per il docente, la regola pratica è semplice: in caso di dubbio, conviene chiedere per iscritto al dirigente quale sia la base contrattuale dell'obbligo di presenza richiesto, conservare la richiesta e, se necessario, rivolgersi alla sede sindacale più vicina. Lo stesso vale per le richieste di ferie non motivate o respinte senza una ragione concreta legata alle tre attività dovute.

Cosa devono fare davvero i docenti fino al 30 giugno 2026

In sintesi, fino al 30 giugno 2026 gli insegnanti devono garantire la propria presenza:

  1. alle operazioni di scrutinio finale già calendarizzate;
  2. agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, se designati o utilizzabili come commissari sostituti;
  3. alle riunioni collegiali (collegi dei docenti, dipartimenti, consigli) deliberate nel Piano Annuale delle Attività entro il tetto delle 40+40 ore.

Tutto il resto – firma giornaliera, presenza quotidiana in sede, riordino di armadi, sistemazione di aule, attività generiche di supporto – non è dovuto. Una linea netta, ribadita da legali e sindacati, che però nelle prossime settimane sarà destinata a far discutere in molti collegi e in molti uffici di presidenza, dove le interpretazioni più rigide continuano a circolare. Per insegnanti, dirigenti e personale ATA, il messaggio è chiaro: il contratto vale più della singola circolare di istituto.

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